Art. 7.
(Tutela dell'ambiente).

      1. All'interno della zona franca non possono essere realizzati insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo lavorativo sia in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale e di salvaguardia del territorio. Non possono altresì essere costruiti fabbricati o strutture edilizie in contrasto con tali disposizioni.